13/4/2012 0:45:59
News ed Eventi : FNATI - PROPOSTA DI MODIFICA ALLA LEGGE 752/85

PROPOSTA DI MODIFICA ALLA LEGGE 752/85 IN MATERIA DI RICERCA E RACCOLTA DEI TARTUFI.



                                                PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)      al primo comma le parole: <<provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<provvedono a disciplinare con propria legge, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge, la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al fine di incentivare e di potenziare tale attività economica e di conservare adeguatamente, con idonee misure di tutela, l’ambiente tartufigeno naturale, nonché la modalità per il commercio delle piante micorrizate e i relativi controlli, da effettuare anche avvalendosi di istituti tecnici specializzati nazionali o interregionali>>;

 

b)      dopo il primo comma è inserito il seguente:

 

<<Al fine di conservare l’ambiente tartufigeno naturale, le regioni incentivano le attività delle aziende agricole forestali volte al miglioramento ambientale, << anche avvalendosi di prestazioni di volontariato delle associazioni tartufai maggiormente rappresentative e riconosciute>>.

                                                           Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti i centri sperimentali di tartuficoltura e le istituzioni universitarie di studio specializzate in micologia, provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, emanato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alla revisione dell’elenco dei generi e delle specie di tartufi destinati al consumo da freschi di cui al primo comma dell’art, 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, nel quale possono essere inclusi solo i generi e le specie di tartufi autoctoni, fermo restando il divieto, disposto dal citato primo comma dell’articolo 2, del commercio di qualsiasi altro tipo di tartufo non incluso nel suddetto elenco.

                                                               Art. 3.

1. Al terzo comma dell’art. 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo le parole: <<dell’Università>> sono inserite le seguenti: << o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni o province autonome >>.

 

                                                                Art. 4.

1. All’articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)      il primo comma è sostituito dal seguente:

 

<< I prodotti spontanei di pregio del sottosuolo, quali i tartufi, sono un bene che appartiene all’intera comunità, pertanto >>, la ricerca e la raccolta dei tartufi sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati. Le regioni, in attuazione di quanto disposto all’articolo 1, primo comma, provvedono a disciplinare la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e ad istituire un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell’anno di raccolta nella regione stessa >>;

 

b)      dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

 

Le regioni al fine di consentire l’attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o << fondi chiusi >>, provvedono a definire su base << comunale >> del territorio a produzione tartufigena che è possibile destinare alla raccolta riservata.

Le regioni, nell’ambito delle relative attribuzioni, individuano, altresì, le modalità per il controllo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate, con particolare riferimento alla certificazione dell’impresa vivaistica relativa all’avvenuta micorrizazione.

 

c)      << Sono sospese le concessioni di tartufaia controllata o di fondo chiuso in attesa del

     completamento delle cartografie delle zone produttive >>.

 

d)      << Le cartografie dei territori produttivi, dovranno comprendere tutte le specie di

      tartufo presenti nel territorio censito.

 

 e) << Le province dovranno realizzare la mappatura dei corsi d’acqua pubblici >>.

 

f)       <<La percentuale di territorio destinata alle riserve dovrà comprendere proporzionalmente tutte le specie mappate in cartografia >>.

 

g)      << I proprietari o conduttori di tartufaie controllate o fondi chiusi, dovranno pagare

             una tassa di concessione pari a € ……..  per ogni mq. di territorio riservato >>.

 

   h) << I proprietari o conduttori di tartufaie controllate e coltivate costituite con

           finanziamenti pubblici che si trovano in completo abbandono, al compimento del 15°

           anno dalla costituzione, dovranno richiedere il rinnovo della concessione, il mancato

           rinnovo comporta l’eliminazione della tabelle di raccolta riservata. >>.

      

i)        <<  Il metodo di certificazione della piante tartufigene prodotte dalle aziende vivaistiche deve essere il medesimo su tutto il territorio nazionale >>.

 

j)       Al comma 3 dell’articolo 4, terza riga, riguardante la tassa di registro per le tabelle, togliere

             la parola “non”. E aggiungere a fine comma, << I territori di proprietà di enti pubblici

             regionali, provinciali e comunali compresi nella cartografia dei territori produttivi, 

             non possono essere riservati a singoli soggetti o consorzi a scapito della collettività >>

Commento all’art. 4:

 

Definizione tartufo – La frase inserita al punto b) vuole definire chiaramente la natura giuridica del tartufo spontaneo.

Cartografia zone produttive – Si ritiene che questo strumento debba essere realizzato con il coinvolgimento dei tartufai a livello comunale, poiché solo loro conoscono gli effettivi areali produttivi del proprio territorio.

Percentuale di territorio riservabile- Deve essere calcolata a livello comunale, poiché sono state realizzate delle riserve che racchiudono gli areali produttivi d’interi comuni e i tartufai residenti non sanno più, dove esercitare la propria attività.

La tutela deve essere eseguita prevedendo regolamenti emessi dai comuni, sia per la gestione dei tagli degli alberi e sia per la manutenzione delle tartufaie spontanee. Come avviene nella regione Toscana, dove la tassa di concessione regionale è stata trasformata in “corrispettivo di abilitazione”.

Il calcolo percentuale delle zone riservate, deve essere eseguito in proporzione su tutte le specie di tartufo presenti sul territorio e non solo sul tartufo bianco.

Si propone la percentuale del 5%, come già ottenuto in altre regioni.

Fondi chiusi – Nel computo del territorio riservato, è indispensabile estrapolare le tartufaie coltivate e inserire al loro posto i fondi chiusi, poiché queste forme di chiusura costituiscono una sottrazione di territorio destinato alla libera ricerca.

Metodo di certificazione piante tartufigene – Attualmente esistono vari metodi a seconda delle scelte adottate dalle regioni; bisogna che il metodo sia lo stesso su tutto le regioni.

                                                        Art. 5.

1. All’articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n, 752, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

<< Qualora le aziende consorziate di cui al primo comma interessino il territorio di più regioni tra loro confinanti, le regioni medesime possono stabilire, d’intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l’uniformità giuridica e regolamentare l’attività del consorzio >>.

Al comma 7, aggiungere alla frase “La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l’ausilio di << un massimo di due cani >> a ciò addestrati ecc.

Commento all’art. 5 comma 7 – Esistono regioni in cui i ricercatori di tartufi utilizzano mute di cani addestrati col riporto, che scavano i tartufi autonomamente e portano i tartufi al padrone, il quale non chiude le buche fatte dai cani, danneggiando così le tartufaie. Solo impiegando un massimo di due cani è possibile gestire il ripristino corretto degli scavi.

Art. 6.

1. Alla lettera d) del nono comma dell’articolo 5, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole:<< Salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali >> sono sostituite dalle seguenti: << Salve diverse disposizioni regionali in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, primo comma, e dall’articolo 3, primo comma >>.

 Modifiche al calendario.

<< Tuber aestivum, dal 1° giugno al 30 settembre >>.

<< Tuber aestivum, varietà uncinatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre >>.

<< Tuber brumale e forma moschatum, dal 1° dicembre al 15 marzo >>.

<< Tuber mesentericum, dal 1° settembre al 15 marzo >>.

Commento alle modifiche del calendario.

Tuber uncinatum, non è altro che una forma del Tuber aestivum, volgarmente detto scorzone.

E’ però noto che lo scorzone, che produce in autunno e in inverno, è di miglior qualità, per cui è consigliabile distinguerlo mediante il calendario di raccolta.

In Europa per lo scorzone, si è stabilito il calendario che è stato proposto.

Tuber moschatum, non è altro che una forma del Tuber brumale, è anche di difficile classificazione, se ne propone pertanto l’accorpamento in una sola specie, così come indicato.                 

Art. 7.

1. Al quinto comma dell’articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ovvero con atto d’intesa tra le amministrazioni regionali, sentite le amministrazioni provinciali quando la zona interessata comprende territori di due regioni tra loro confinanti>>.

                                                                    Art. 8.

1. L’articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

   

    << I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l’aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nell’etichetta e devono essere sottoposti a sterilizzazione con un ciclo termico adeguato al formato dei contenitori. L’impiego di altre sostanze, oltre a quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sull’etichetta con termini appropriati e comprensibili. Sull’etichetta dei tartufi, così conservati, devono essere chiaramente specificati la specie del tartufo, nonché il relativo nome botanico. E’ vietato in ogni caso l’uso di sostanze coloranti.

            Per i prodotti trasformati a base di tartufo, quando nell’etichetta sono utilizzate le diciture “tartufato” a “a base di tartufo” o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo, la quantità presente, espressa in percentuale riferita al peso del tartufo fresco sul peso totale del prodotto, dovrà essere pari o superiore al 3%. La specie o le specie del tartufo presente, nonché i relativi nomi botanici, devono essere indicati in modo chiaro nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.

            Qualora il prodotto trasformato non contenga tartufo, ma il gusto e il profumo siano realizzati esclusivamente con l’uso di sostanze aromatizzanti, o lo contenga in percentuale inferiore al 3%, è obbligatorio indicare prima del nome “tartufo” le parole “aromatizzato al” o ”al gusto di”.

Tale dicitura deve essere indicata in modo chiaro, nella denominazione di vendita del prodotto >>.

Alla fine del comma aggiungere << L’impiego di aromatizzanti nella ristorazione deve essere indicato chiaramente nei menù >>

Commento: prodotti di sintesi menu – Si fa presente  che la somministrazione è regolata da un’ordinanza del 2009, del Ministero della salute “Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore nel settore della ristorazione”.

Art. 9 (abrogato).

Commento all’articolo 10.

Siamo dell’avviso che il mantenimento di un sistema fiscale che ha dimostrato di non funzionare non costituisca un miglioramento della nuova legge, poiché verrebbero a mancare tutti i seguenti benefici:

 

a)      – Reale rintracciabilità del tartufo. Finalmente si riuscirà a valorizzare il tartufo locale.

b)      – Emersione del fatturato.

c)      – Reali quantità delle specie di tartufo raccolto a livello regionale.

d)      – Emersione dei raccoglitori abusivi – Questi soggetti, che esercitano illegalmente  l’attività senza il possesso del tesserino di abilitazione, (che sono molti) oltre a non pagare la tassa di concessione regionale, non avendo la minima preparazione di base, non rispettano alcuna regola, fanno manbassa del tartufo, zappando sistematicamente le tartufaie per estrarre tutti i tartufi che racchiudono, anche quelli acerbi che non sono ammessi al commercio, inoltre danneggiano le tartufaie provocando danni ambientali irreparabili.

e)      – Moralizzazione del mercato. Esistono sul mercato figure di pseudo commercianti che raccolgono i tartufi direttamente dai tartufai per rivenderli ai grossi commercianti.

      Questi soggetti lucrano sul 21% dell’IVA emettendo false fatture di vendita.

      E’ quindi opportuno ridurre l’aliquota IVA al 10%, affinché non abbiano più convenienza a

      svolgere questa pratica illegale.

f)       – Difesa dalle importazioni fraudolente.

       I tartufi di provenienza estera potrebbero essere certificati come di produzione italiana.

 

                                                               Art. 10.

1. Il comma 109 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

 

2. Dopo l’articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633 è inserito il seguente:

 

    << Art. 74 sexies – (Disposizioni relative al commercio dei tartufi). 

1. L’imposta sul valore aggiunto relativa alla cessione nell’esercizio di imprese, di tartufi acquistati da raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, i quali non sono soggetti all’applicazione dell’imposta medesima ai sensi del presente decreto, è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all’acquisto. L’imposta è liquidata ai sensi dell’art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, ovvero dell’art. 27 del presente decreto.

2. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 possono comunque, per ciascuna cessione, applicare l’imposta nei modi ordinari previsti dai titoli I e II, dandone comunicazione all’Agenzia delle entrate nella relativa dichiarazione annuale.

3. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 non possono indicare nella fattura, fatto salvo il caso di cui al comma 2, l’ammontare dell’imposta separatamente dal corrispettivo.

4. I raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, qualora cedano tartufi ai sensi del comma 1, devono rilasciare al cessionario una ricevuta contenente l’indicazione della loro natura, qualità, quantità, data e luogo o area di raccolta, nonché del corrispettivo ricevuto.

5. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1, devono annotare in un apposito registro gli acquisti, con indicazione della data e del luogo o dell’area di raccolta, e le cessioni dei tartufi, riportando per ciascuna operazione la natura, la qualità, la quantità il prezzo d’acquisto e il corrispettivo, comprensiva dell’imposta, relativo alla cessione, nonché la differenza  fra questi ultimi due importi. Le annotazioni relative agli acquisti devono essere eseguite entro 15 giorni dall’acquisto medesimo, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita; quelle relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all’articolo, 24, primo comma.

6. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 devono conservare le ricevute di cui al comma 4 e tenere il registro di cui al comma 5 del presente articolo 39 >>.

 

2. L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 74 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è subordinato all’autorizzazione previsto dall’articolo 269 della direttiva 206/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

3. I soggetti che, nell’esercizio d’impresa, esercitano il commercio di tartufi certificano, al momento della vendita, la data è il luogo o l’area di raccolta del prodotto.

4. I soggetti di cui al comma 3 comunicano annualmente alla regione nella quale ha sede l’impresa, nei termini e con le modalità stabiliti dalla regione stessa, la quantità di prodotto immessa in commercio e la sua provenienza territoriale.

5. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)      all’articolo 71, è aggiunto in fine il seguente comma:

<< 2 ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per i raccoglitori di tartufi autorizzati a

praticare la ricerca, il reddito derivante dall’attività di raccolta dei tartufi è costituito dall’ammontare dei proventi percepiti dalla loro vendita nel periodo d’imposta, quale risulta dalle ricevute rilasciate ai sensi dell’articolo 74 sexies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ridotto, nella misura prevista dall’articolo 191-bis del presente testo unico, a titolo di deduzione forfettaria delle spese>>.

 

b)      è aggiunto in fine il seguente articolo.

 

<< Art. 191-bis – (Disposizioni transitorie in materia di redditi derivanti dalla raccolta dei tartufi)

1. Le disposizioni dell’articolo 71, comma 2-ter, si applicano dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2013. << La misura del bonus fiscale riconosciuto a titolo di deduzione forfettaria delle spese è commisurata in euro 10.000 annuali >>.

                                                                   Art. 11.

Si chiede che l’aliquota IVA sia ridotta dal 21% al 10%, ciò al fine di rendere più competitivo il tartufo italiano destinato all’esportazione.

1. Alla tabella A. parte 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)      Al numero 15), le parole: << esclusi i tartufi >> sono sostituite dalle seguenti:

<< Esclusi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi  >>

 

b)      dopo il n. 41) è inserito il seguente:

 

 << 41-bis) funghi e tartufi preparati o comunque conservati, ma non nell’alcool o acido acetico  

 >>.

2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate la seguenti modificazioni:

     

a)      al numero 21), le parole << esclusi i tartufi >> sono sostituite dalle seguenti:

<< esclusi di prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi >>

 

b)      dopo il numero 21) è inserito il seguente:

 << 21-bis) tartufi freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparati per il consumo immediato: disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati >>:

 

    c) al numero 70), le parole << (esclusi i tartufi) >> sono sostituiti dalle seguenti: << esclusi di prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi >>.

                 3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 1° gennaio 2013.

                                                              Art. 12.

Da riformulare.

L’IVA 10%.

                                                                         Art. 17. (Contributo per l’ambiente)

Ai fini di conservare o migliorare le tartufaie spontanee e favorire le prestazioni di volontariato dei tartufai per la pulizia e la manutenzione dei boschi produttivi di tartufo, è istituito un fondo a titolo di rimborso spese derivanti dalle operazioni colturali suddette, quali attrezzi, carburante, vitto, indumenti di sicurezza, assicurazione infortuni ecc.

Il fondo medesimo è alimentato col versamento da parte di tutti i tartufai muniti di autorizzazione, della somma di € 50,00 annuali alla regione di appartenenza.

Il versamento sarà effettuato in modo ordinario su c/c postale specifico, ben distinto da quello della tassa di concessione regionale.

Le regioni ripartiranno il fondo costituito, in rapporto ai tesserini rilasciati a livello provinciale.

Gli assegnamenti così ripartiti saranno destinati all’associazione tartufai provinciale di riferimento.

Qualora nella stessa provincia esistano più associazioni, il corrispettivo sarà assegnato all’unione provinciale associazioni che li suddividerà in rapporto ai tartufai rappresentati dalle varie associazioni in base al libro soci.

Il versamento sarà eseguito ogni anno nello stesso momento del pagamento della tassa di concessione regionale, ove esista, o almeno un giorno dopo la data di rilascio del tesserino.

Sarà ripartito in base ai tesserini rilasciati al 31 dicembre dell’anno di riferimento entro i due mesi successivi.

                                                  Art. 18. (Sanzioni amministrative)

Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla legge 16 dicembre 1985 n. 752, sono determinate nella seguente misura minima:

a) ricerca e raccolta di tartufi senza l’ausilio del cane addestrato; da € 1.000,00 a € 3.000.00;

b) ricerca e raccolta di tartufi con l’ausilio di cani oltre il numero consentito; € 500.00 a € 1.500.00;

c) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti, tipo attrezzi agricoli quali:

    zappe, vanghe, pale e motocoltivatori, da € 1.500,00 al € 4.500.00;

d) lavorazione andante delle tartufaie spontanee, da € 1.500.00 a € 4.500.00; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata e scatta la denuncia penale per danno ambientale e furto.

e) mancato ripristino delle buche ove sono stati estratti i tartufi, da € 500.00 a € 1.500.00;

f) ricerca e raccolta del tartufo senza essere muniti del tesserino, tranne che se ne dimostri il possesso entro 20 giorni dalla data di contestazione; da € 1.500.00 al € 4.500.00, ferma restando, per le ipotesi ivi previste della segnalazione per l’evasione della tassa di concessione regionale;

f-bis – Ricerca e raccolta con tesserino scaduto o senza aver versato la tassa di concessione regionale relativa all’anno di contestazione dell’infrazione, da € 500.00 a € 1.500.00.

g) ricerca e raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellate, per un periodo di 15 anni dalla messa a dimora dell’impianto; da € 500.00 a € 1.500.00;

h) ricerca e raccolta di tartufi nelle ore notturne o in periodo di divieto; da € 1.000.00 a € 3.000.00;

i) raccolta di tartufi oltre il limite massimo di quantità consentito; da € 500.00 a € 1.500.00;

l) ricerca e raccolta di tartufi entro zone autorizzate e tabellate quali tartufaie controllate e coltivate anche consorziali; da € 500.00 a € 1.550.00;

m) ricerca e raccolta di tartufi nelle aziende faunistiche - venatorie e agrituristiche – venatorie, in periodo di divieto da € 500.00 a € 1.500.00;

n) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell’art. 3 della legge n. 752/85 nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate; da € 1.000.00 a € 3.000.00;

o) nei casi d’infrazione di cui alla lettera n), ove il trasgressore non rimuova le tabelle abusive, l’ente delegato provvede d’ufficio, previa diffida, ponendo la relativa spesa a carico del trasgressore.

p) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta; da € 1.000.00 a € 3.000.00;

q) raccolta di tartufi immaturi, tolleranza 10% del peso complessivo raccolto; da € 1.500.00 a € 4.500.00.

r) acquisto, detenzione e commercio di tartufi immaturi, per quantità superiore alla tolleranza del 10%, della partita, da € 3.000.00 a € 9.000.00.

s) commercio di tartufi freschi senza il rispetto delle modalità prescritte, da € 1.000.00 a € 3000.00;

t) somministrazione nella ristorazione di tartufi immaturi – da € 1.500.00 a € 4.500.00.

u) mancata indicazione nel menu dell’additivazione con prodotti di sintesi; da € 1.000,00 a € 3.000.00;

v) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’art. 8 della legge 752/85; da € 1.500.00 a € 4.500.00;

w) commercio di tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte, da € 1.500.00 a € 4.500.00;

x) le infrazioni di cui ai punti a), c), d), h) comportano la sospensione del tesserino per la durata di anni due.

y) le infrazioni di cui al presente articolo 18, comportano la confisca del tartufo.

z) qualora nell’arco di un quinquennio i trasgressori incorrano in tre sanzioni, il tesserino è revocato per la durata di 5 anni. I trasgressori dovranno inoltre alla scadenza del quinto anno, ripetere l’esame di abilitazione alla ricerca e alla raccolta del tartufo.

Attendiamo pertanto di essere cortesemente convocati presso questa Spett.le Commissione per eventuali approfondimenti.

                                                                                                                 Il presidente do FNATI

 

                                                                                                                      Bruno SABELLA


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